Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità. 
Si attiva con la presentazione di apposita istanza che può essere presentata secondo le seguenti modalità: brevi manumano, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; telematicamente; a mezzo posta; fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013. In quest'ultima ipotesi, se la richiesta di accesso civico non è firmata dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo (art. 38, c. 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005, poi, le istanze trasmesse per via telematica sono valide se:

  • sono sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
  • l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché con la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
  • sono trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Oggetto dell'istanza

L'accesso generalizzato può riguardare non soltanto "documenti", ma anche "dati" (per la definizione si rinvia al paragrafo 4.2 delle Linee guida). Sono, pertanto, validamente formulate anche le richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.
Sono da considerare ricevibili le istanze che, pur non identificando con precisione assoluta i documenti o i dati richiesti, contengono comunque gli elementi necessari per individuare agevolmente l'oggetto della richiesta. Non possono, invece, essere accolte le istanze aventi un contenuto talmente vago da non permettere di identificare i dati o la documentazione richiesta (c.d. istanza generica). L'Amministrazione destinataria dell'istanza può sempre fare richiesta di precisazioni sull'istanza di accesso civico generalizzato per l'acquisizione di elementi adeguati a identificare i dati o i documenti richiesti.
Poiché l'accesso generalizzato non ha ad oggetto le informazioni  (per la definizione si rinvia al paragrafo 4.2 delle Linee guida), ma solo i dati e i documenti già detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, c. 2 D.lgs. n. 33/2013), non possono ritenersi ammissibili né le richieste meramente esplorative né quelle che comportano una rielaborazione dei dati posseduti (v. paragrafo 4.2 delle Linee guida).
In merito alle richieste irragionevoli/massive, ovvero ai casi in cui viene presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, l'ANAC stabilisce che deve essere operata una ponderazione tra l'interesse all'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'Amministrazione.
Nel caso in cui l'unità organizzativa rilevi l'eccessiva e irragionevole onerosità dell'attività istruttoria richiesta, ne dà motivata comunicazione all'istante e, in contraddittorio con quest'ultimo, addiviene ove possibile a una soluzione "conciliativa" - fair solution - che consenta di contemperare le esigenze amministrative e quelle dell'istante (ad esempio: frazionando l'originaria istanza cumulativa in più istanze autonome, da proporsi a intervalli di tempo successivi, in modo da diluire nel tempo l'onerosità della connessa attività istruttoria; oppure concordando la presentazione di una nuova istanza con oggetto limitato rispetto all'originaria richiesta).
Analoga valutazione deve essere condotta nei casi in cui alla stessa unità organizzativa pervengano, più o meno contestualmente, varie istanze di accesso civico generalizzato che, per numerosità e/o ampiezza dell'oggetto, risultino tali da paralizzare o altrimenti pregiudicare il buon funzionamento dell'Amministrazione. La trattazione delle varie istanze dovrà in questi casi essere improntata a criteri di ragionevolezza e sostenibilità, fermo restando il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, della motivazione di ogni eventuale dilazione e del contraddittorio con il richiedente (o i richiedenti).
Per quanto attiene, infine, all'individuazione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 e alla modalità di trattazione della relativa casistica si rinvia a quanto stabilito nella linee guida.

Termini del procedimento

Ai sensi dell'art. 5, c. 6 del D.lgs. 33/2013, "il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati".
Ai fini di individuare correttamente la decorrenza del termine di conclusione del provvedimento, bisognerà prendere in considerazione le diverse modalità di presentazione dell'istanza:

  • per l'invio tramite PEC all'indirizzo accessogeneralizzatoANPAL@pec.anpal.gov.it, indicato nel modulo pubblicato on line ed istituzionalmente dedicato all'accesso civico generalizzato, la data di presentazione sarà accertata dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC;
  • per l'invio in forma cartacea tramite posta raccomandata all'indirizzo dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro  – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, farà fede quale data di presentazione dell'istanza;
  • per l'invio in forma cartacea tramite posta ordinaria all'indirizzo dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro  – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, farà fede la data di protocollo in ingresso a cura del singolo ufficio competente;
  • per la presentazione dell'istanza brevi manu, farà fede la data di protocollo in ingresso a cura del singolo ufficio competente.

Maggiori dettagli sul procedimento, la sua sospensione e particolari casistiche sono disponibili nella Circolare del 28 marzo 2017 n. e il relativo allegato.