Incentivo Giovani under 36 - Neet Under 30 - Incentivo Giovani under 36 - Neet Under 30 - ANPAL
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Incentivo Giovani under 36 - Neet Under 30
Ambito di applicazione
L’incentivo è spettante per le nuove assunzioni di giovani Neet (not in education, employment, or training) a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, da intendersi come inferiore o uguale a ventinove anni e 364 giorni, e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Tipologie contrattuali incentivate
L’incentivo può essere riconosciuto per l’instaurazione di una unica tipologia di rapporto:
- Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione. Tale incentivo, previsto per il rapporto a tempo indeterminato, non si applica né alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato né alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato.
Oggetto dell’incentivo
Ai datori di lavoro viene riconosciuto un incentivo di tipo contributivo, fruibile in trentasei quote mensili dalla data di assunzione del lavoratore, riguardante i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di 6.000,00 euro annui per ogni lavoratore assunto. L’esonero è fruibile in quarantotto quote mensili laddove l’assunzione venga effettuata in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Requisiti
Le assunzioni devono riguardare Giovani Neet che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, da intendersi come inferiore o uguale a ventinove anni e 364 giorni, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
I datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’incentivo è subordinato ad una serie di ulteriori condizioni:
- Alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, inerente:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il datore di lavoro, inoltre, deve rispettare alcuni dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. In particolare:
- l’assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- presso l’unità produttiva ove si intende fruire dell’agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello del lavoratore sospeso;
- il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato negli ultimi sei mesi da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
L’Inps ha disciplinato l’esonero con:
- la circolare n. 56 del 12 aprile 2021 “Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. Prime indicazioni operative” e successive modifiche;
- il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 “Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
- il messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022 “Proroga delle misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili”;
- la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 “Articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Esonero di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell’anno 2022.Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”
Modalità di corresponsione
La corresponsione dell’incentivo avviene senza trasferimento di denaro, ma tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili trasmesse dai datori di lavoro all’Inps. Pertanto, non esiste un esborso di importi ma un mancato incasso da parte dell’Inps, in quanto la contribuzione dovuta viene ridotta in forza della specifica applicazione dell’incentivo spettante.
Finanziamento
L’incentivo è finanziato a valere sull'Asse 1 “Occupazione giovani NEET” del PON Iniziativa Occupazione Giovani.
Decreti di impegno
Decreto di impegno del Commissario straordinario n. 340 del 29 dicembre 2023
Decreto di impegno del Direttore generale n. 349 del 16 ottobre 2024