Agenzie per il lavoro - ANPAL
Testo introduttivo - Entra nella rete Anpal - agenzie autorizzate
Agenzie per il lavoro
Per far parte della rete Anpal e operare nel campo dei servizi per il lavoro è necessario essere iscritti all’Albo informatico nazionale delle Agenzie per il lavoro.
L’iscrizione all’albo certifica l’autorizzazione a operare legittimamente nel mercato e costituisce una tutela per cittadine e cittadini.
Procedura
Tramite l’area riservata MyANPAL.
La procedura di autorizzazione è diversa per agenzie per il lavoro e soggetti a regime speciale.
Cta link nuovo albo
Consulta l'Albo delle agenzie del lavoro e dei soggetti accreditati alle politiche attive
Contenuto agenzie per il lavoro
Le agenzie per il lavoro
sono operatori privati autorizzati da Anpal a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e iscritti all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro.
Si dividono in:
1. Agenzie di somministrazione di tipo generalista
svolgono attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.
2. Agenzie di somministrazione di tipo specialista
possono somministrare lavoratori solo a tempo indeterminato
3. Agenzie di intermediazione
svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
4. Agenzie di ricerca e selezione del personale
attività di consulenza per l'individuazione delle candidature su incarico del committente
5. Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
attività finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro
Autorizzazione Se sei un’agenzia per il lavoro
Procedura di autorizzazione
Se sei un’agenzia per il lavoro
1.
Accedi o registrati a MyANPAL.
2.
Clicca su “Iscrizione Albo” per avviare la richiesta. La tua agenzia deve possedere i requisiti giuridici e finanziari prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. 276/2003 e dai D.M. 23/12/2003 e 10/04/2018
3.
Carica la documentazione su MyANPAL. Terminata la procedura, il sistema genera la richiesta in pdf, con i dati inseriti.
4.
Stampa la richiesta e falla sottoscrivere dal legale rappresentante.
Allega copia del suo documento d'identità, la marca da 16 € (due, se autorizzazione provvisoria, una se a tempo indeterminato).
Invia per raccomandata a: ANPAL via Fornovo 8, 00192, Roma.
5.
Anpal, entro 60 giorni, verifica i requisiti e chiede eventuali integrazioni.
6.
Se la domanda è accettata, riceverai un'autorizzazione provvisoria. La tua agenzia sarà contestualmente iscritta alla sezione dell'Albo richiesta. Riceverai per email la conferma di iscrizione.
Per iniziare le procedure
Autorizzazione Se sei un soggetto a regime speciale
Se sei un soggetto a regime speciale
art. 6 del decreto legislativo 276/2003, ovvero:
Istituti di scuola secondaria di II grado, università, comuni, camere di commercio, associazioni datoriali e dei lavoratori, patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro, siti internet senza fini di lucro.
1.
Accedi o registrati a MyANPAL.
2.
Richiedi l'iscrizione alla sub-sezione 3.1 dell'Albo.
3.
Compila il "Modello di comunicazione preventiva di svolgimento dell'attività di intermediazione".
Il sistema genera un pdf.
4.
Stampa la comunicazione e falla firmare dal legale rappresentante.
Allega copia del documento di identità e una marca da 16 €.
Invia per raccomandata a: ANPAL via Fornovo 8, 00192, Roma
5.
Non sono tenuti ad allegare la marca da bollo:
scuole, università pubbliche; comuni singoli o associati; comunità montane; associazioni senza fini di lucro.
6.
Anpal, ricevuta la comunicazione preventiva, ti iscrive all'Albo delle agenzie per il lavoro.
Riceverai per email la conferma di iscrizione.
Per iniziare le procedure
Rilascio autorizzazione
Rilascio dell’autorizzazione
Durata dell'autorizzazione provvisoria
L'autorizzazione provvisoria dura due anni. Entro 90 giorni dalla scadenza, l'agenzia può richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato.
Anpal rilascia l'autorizzazione definitiva entro i 90 giorni successivi, e dopo aver verificato i requisiti giuridici e finanziari e il corretto andamento dell'attività dell'agenzia. L’autorizzazione per i soggetti iscritti ex art. 6 del D.lgs. 276/2003 e per le agenzie comunitarie iscritte per pubblicità dichiarativa è direttamente a tempo indeterminato.
Deposito cauzionale e fideiussione
Per i primi due anni le agenzie di somministrazione di tipo generalista devono disporre di un deposito cauzionale di € 350.000 a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali. Decorsi i due anni, per ottenere e mantenere l'autorizzazione a tempo indeterminato, le agenzie devono disporre di una fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari autorizzati.
Per le agenzie di somministrazione iscritte alla sezione 2 sia il deposito cauzionale che la successiva fideiussione sono di € 200.000
Verifiche
Le agenzie di somministrazione e intermediazione autorizzate a tempo indeterminato sono sottoposte ogni due anni alla verifica della prevalenza dell'oggetto sociale (Circolare ministeriale n. 20/2007): l'attività oggetto dell'autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 % delle attività svolte dall'agenzia nell'arco dei 24 mesi.
Agenzie di somministrazione con sede in altri Stati dell'Unione europea
Devono presentare richiesta di iscrizione all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, purché siano già autorizzate dallo Stato di provenienza.
Restano salve le disposizioni nazionali e comunitarie sulla somministrazione transnazionale ricostruite nella Circolare n.14/2015.
Accordion normativa agenzie e soggetti accreditati
Requisiti delle agenzie per il lavoro in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 276/2003
Diffusione dei dati riferiti a studenti da parte delle università, dei consorzi e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Modalità operative per l'iscrizione alla sezione III n. 2 dell'Albo delle agenzie per il lavoro
Individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle agenzie per il lavoro
Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale
Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183
Modalità di interconnessione a Cliclavoro e di iscrizione all'albo informatico dei soggetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 276/2003
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
Contatti agenzie per il lavoro autorizzate
Contatti e informazioni
Per informazioni amministrative:
alboinformaticoagenzie@anpal.gov.it
albo.informaticoagenzie@pec.anpal.gov.it