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Il documento attesta che la persona è disoccupata, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema informativo a seguito della Dichiarazione di immediata disponibilità – Did.
Una persona in stato di disoccupazione può accedere ai servizi erogati dai centri per l’impiego ed essere beneficiaria di incentivi all’assunzione.
Si ricorda che tutte le norme nazionali e regionali e i regolamenti comunali che condizionano la prestazione di carattere sociale allo stato disoccupazione devono essere riferite alla condizione di “non occupazione” e non dovrebbero pertanto, ai sensi dell’attuale normativa, presupporre l’attestazione di disoccupazione.

Sì, una volta acquisito lo status di “disoccupato” a seguito del rilascio della Did.
La Did può essere resa autonomamente su MyANPAL oppure tramite il supporto di un centro per l’impiego.

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Puoi richiederlo online accedendo a MyANPAL, l’area riservata di accesso ai servizi Anpal, oppure rivolgendoti al Centro per l’impiego o a uno dei soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La Did è la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Chi è disoccupato deve quindi rendere la Did per poter usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro. Per coloro che sono percettori di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, la domanda di sostegno al reddito fatta all’Inps (istanza Naspi e Dis-coll) equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. L’attestazione dello stato di disoccupazione, invece, serve per rendere evidente che la persona, a seguito della Dichiarazione di immediata disponibilità, è “in stato di disoccupazione”. Nel documento di attestazione è presente anche il calcolo dell’anzianità di disoccupazione espressa in giorni solari.

Assolutamente no. Il documento è reso gratuitamente sia a seguito di richiesta online diretta sia nel caso del supporto degli operatori abilitati a visualizzare e consegnare il documento alla persona.

È il registro elettronico, affidato e gestito da Anpal, in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

Le sezioni di Albo informatico sono cinque:

  • Sezione I – Somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
  • Sezione II – Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
  • Sezione III – Intermediazione;
  • Sezione IV – Ricerca e selezione del personale;
  • Sezione V – Supporto alla ricollocazione professionale.

È prevista inoltre una sub-sezione III.2 per le agenzie autorizzate all’esercizio dell’attività di intermediazione della gente di mare. Sono presenti in Albo informatico anche le società comunitarie che ottengono l’iscrizione ad Albo informatico a titolo di pubblicità dichiarativa, in quanto posseggono l’autorizzazione ad operare (se prevista) rilasciata dall’autorità competente del loro Paese di origine e sono iscritti infine alla sub-sezione III.1 – Regimi particolari di autorizzazione i soggetti autorizzati ex lege a tale attività ed
elencati all’articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 276/2003.

  • Le società private con i requisiti giuridici e finanziari previsti dall'art. 5 del d. lgs. 276/03
  • Gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari
  • Le Università pubbliche e private e i consorzi universitari
  • I Comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle comunità montane
  • Le Camere di commercio
  • Le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per il tramite di associazioni territoriali e società di servizi controllate
  • I patronati
  • Le associazioni senza fini di lucro, aventi come oggetto sociale la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela delle disabilità, gli enti bilaterali
  • I gestori di siti internet a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro
  • I consulenti del lavoro, non individualmente, ma organizzati in una apposita fondazione o in un altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale dell'attività di intermediazione

L'iscrizione all'Albo informatico delle Agenzie avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato
 

La società di persone, di capitali o cooperativa, devono: avere un capitale sociale versato di almeno 25.000,00 euro disporre di almeno due persone dotate di adeguate competenze professionali e di locali idonei iscriversi al Portale ANPAL e richiedere le credenziali, procedendo alla presentazione domanda on line. Nello specifico tutti i requisiti sono previsti nell'art. 5 del D Lgs 276/03 e nella normativa di dettaglio consultabile qui

L'autorizzazione nazionale viene rilasciata da ANPAL, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 276/03, alle Agenzie che intendono svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale a livello nazionale.

L'autorizzazione regionale viene rilasciata dalle Regione competente, nel cui territorio ha sede l'Agenzia, al soggetto giuridico che intenda svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, nell'ambito ristretto al territorio regionale. Le Agenzie autorizzate a livello regionale non possono, quindi operare fuori dal territorio della Regione autorizzante

L'utente guest, dopo aver effettuato il login su MyANPAL, può accedere all'area riservata. Cliccando su "Profilo utente" si ha la possibilità di modificare i propri dati anagrafici e quelli relativi alla residenza e al domicilio. Selezionando il tasto "Operatori" il sistema evidenzierà che non sono presenti deleghe per l'utente in navigazione. Cliccando sul pulsante "Aggiungi" sarà possibile crearne una nuova. Nella schermata successiva verrà richiesto di completare il form con alcuni dati integrativi relativi a: denominazione, forma giuridica, P.IVA/C.F., comune sede legale, indirizzo sede legale. Cliccando sul tasto "Salva" si renderà operativa la delega

Terminata la procedura di iscrizione (scelta della sezione e relativa eventuale sottosezione), il sistema genera in automatico la richiesta. La procedura che dovrà essere eseguita sarà differente in base alla sezione scelta. La procedura da seguire è illustrata nella seguente pagina

La legge di bilancio 2018 in materia di ammortizzatori sociali ha introdotto l’assegno di ricollocazione (Adr) per Cigs (Cassa integrazione straordinaria). Con questa norma, i lavoratori occupati in azienda in crisi possono chiedere ad Anpal l’assegno di ricollocazione in anticipo. Ciò supporterà il richiedente ad essere ricollocato in maniera più efficace nel mercato del lavoro.

No, la richiesta dell’Assegno di ricollocazione è riservata ai lavoratori delle aziende che hanno attivato procedura di cassa integrazione straordinaria, a condizione che:

  1. le aziende abbiano sottoscritto con le organizzazioni sindacali uno specifico Accordo di ricollocazione ai sensi dell’art. 24 bis del d.lgs. 148/2015;
  2. i lavoratori in Cigs rientrino negli ambiti e profili professionali specificati e quantificati dall’Accordo.

Per effettuare la prenotazione dell’Assegno di ricollocazione è necessario ed accedere all’area riservata MyAnpal 

Dopo la prenotazione dell'Adr Cigs e dopo le verifiche di Anpal, sarà possibile completare la richiesta dell'assegno entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo associato all’utente. La persona destinataria potrà scegliere la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale vorrà ricevere il servizio di assistenza alla ricollocazione. Il soggetto erogatore può essere sia un centro per l'impiego (Cpi) sia un ente accreditato ai servizi per il lavoro a livello nazionale o regionale. Dopo il primo appuntamento sarà elaborato il programma di ricerca intensiva e assegnato il tutor. Il programma dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (persona interessata e tutor). 

Il primo appuntamento deve essere svolto entro 10 giorni solari dalla comunicazione del completamento della domanda, a seguito di prenotazione accolta: questa comunicazione, inviata da a mezzo posta elettronica dall’Anpal, arriva sia alla persona destinataria che ha completato la domanda sia alla sede operativa scelta. 

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento di Cigs e comunque non è inferiore a 6 mesi (180 giorni solari). Il sistema informativo calcola questo periodo a partire dal primo appuntamento svolto. Il servizio di assistenza intensiva è prorogabile fino a ulteriori 12 mesi, previo accordo tra la persona destinataria e il soggetto erogatore. 

L'Assistenza intensiva si compone delle seguenti prestazioni: 
-    Assistenza alla persona e tutoraggio; 
-    Ricerca intensiva di opportunità occupazionali. 
Il soggetto erogatore prescelto deve garantire l'erogazione di entrambe le macroattività ai fini del raggiungimento dell’obiettivo occupazionale. Il servizio di Assistenza intensiva prevede l'assunzione da parte del destinatario dell'onere di svolgere le attività condivise con il tutor del soggetto erogatore. 
 

È possibile partecipare a corsi di formazione o anche ulteriori azioni che possano facilitare il reinserimento lavorativo. Si precisa che tali attività non sono finanziate dall’ADR e devono essere compatibili con l’attività residua lavorativa e svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

Ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di Accordo di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. L’offerta di lavoro potrà essere pertanto liberamente rifiutata senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita e al servizio di assistenza intensiva. Tale obbligo può sorgere solo se, e dal momento in cui, il destinatario di Adr Cigs acquisisca lo stato di disoccupazione e diventi percettore di Naspi. 

L’attivazione di un contratto di lavoro di durata inferiore a 6 mesi (180 giorni solari) comporta la sospensione del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione per una durata pari a quella del rapporto di lavoro. Il servizio riprende una volta cessato tale rapporto e comunque entro il termine di 6 mesi. Se la durata del rapporto di lavoro è prorogata fino a raggiungere o superare il termine di 6 mesi, il servizio di assistenza si chiude definitivamente al termine dei 6 mesi. La conservazione del rapporto di lavoro in regime di Cigs e la contemporanea attivazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato - di durata inferiore a 6 mesi - è possibile se vi è compatibilità in termini di orario di lavoro e comunque nel rispetto del limite massimo orario previsto per legge. È, inoltre, possibile la cumulabilità del trattamento di Cigs con i redditi derivanti da lavoro dipendente nei limiti definiti dalla Circolare Inps n.130/2010. 

In una simile ipotesi, il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione si sospende per 6 mesi (180 giorni solari), raggiunti i quali, se il rapporto di lavoro continua, il servizio si chiude definitivamente. La conservazione del rapporto di lavoro in regime di Cigs e la contemporanea attivazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato - di durata pari o superiore a 6 mesi - è possibile se vi è compatibilità in termini di orario di lavoro e comunque nel rispetto del limite massimo orario previsto per legge. In tal caso è inoltre possibile la cumulabilità del trattamento di Cigs con i redditi derivanti da lavoro dipendente nei limiti definiti dalla Circolare Inps n. 130/2010. Non vi è invece compatibilità tra il rapporto di lavoro in regime di Cigs e un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; in una simile ipotesi la persona è tenuta a rassegnare le proprie dimissioni prima di attivare il nuovo rapporto di lavoro.

Al datore di lavoro che assume un lavoratore in Cigs che ha aderito all’Assegno di ricollocazione è riconosciuta una agevolazione pari al 50% degli oneri contributivi complessivi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 euro annui. La durata dell’agevolazione è fissata a 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il beneficio spetta per ulteriori sei mesi.

L’Assegno di ricollocazione è uno strumento che aiuta le persone a migliorare le possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Si tratta della prima misura di politica attiva del lavoro di livello nazionale coordinata da Anpal e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro, in accordo con le regioni e province autonome.

E’ un buono o voucher da utilizzare per un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione che il beneficiario della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) da almeno 4 mesi può spendere presso un centro per l’impiego pubblico o un ente accreditato ai servizi per il lavoro.

I disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi da almeno 4 mesi. Con l’entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 che istituisce il Reddito di cittadinanza, a partire dal 29 gennaio 2019 è disabilitata nel portale Anpal la funzionalità per richiedere nuovi assegni di ricollocazione per i lavoratori in Naspi disoccupati da almeno 4 mesi. Tuttavia le prestazioni relative agli Adr Naspi già in corso continueranno secondo le regole, le modalità operative e l’uso dei sistemi informativi. Inoltre, possono ancora presentare la domanda coloro che hanno ricevuto comunicazione positiva a seguito delle verifiche amministrative effettuate tra il 1° luglio 2018 e il 28 gennaio 2019.

La platea dei destinatari dell’assegno di ricollocazione è estesa anche ai lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale o crisi (Assegno di ricollocazione Cigs).

È il centro per l'impiego competente per territorio, quello nel cui territorio si trova il domicilio del destinatario.

Si, può essere scelto come sede operativa di erogazione del servizio di assistenza intensiva, se è presente nella lista delle sedi operative.

La percezione della Naspi (da più di 4 mesi) è esclusivamente requisito di accesso alla misura. Quindi, la persona che termina la fruizione della Naspi mantiene il diritto a fruire dell'Adr per tutta la durata del servizio.

Se la persona non accetta un'offerta congrua di lavoro, decade dal diritto all'assegno di ricollocazione.

Il giustificato motivo di rifiuto dell’offerta di lavoro congrua ricorre in caso di: documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile e richiamo alle armi; stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; gravi motivi familiari documentati o certificati; casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.

La persona disoccupata che percepisce la Naspi da oltre 4 mesi può richiedere l'assegno di
ricollocazione entro il periodo di percezione della Naspi stessa.
 

No. La persona continua a percepire la Naspi. L'Assegno non è denaro che va al percettore,
ma è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore, pubblico o privato, un
servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. L'assegno sarà riconosciuto al soggetto erogatore scelto prevalentemente a risultato occupazionale conseguito.
 

No. Una volta effettuata la richiesta di Adr, la persona che percepisce comunque la Naspi deve impegnarsi nel percorso di politica attiva prescelto, per una sua pronta attivazione e ricollocazione nel mercato del lavoro.

Si. Sarà cura del destinatario e della sede operativa rendere compatibile il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione alle esigenze di conciliazione con le attività formative previste dal tirocinio o gli impegni del destinatario.

Si. L’unica incompatibilità (che porta al rigetto della richiesta da parte del centro per l’impiego competente) è la partecipazione della persona alla misura 3 “Accompagnamento al lavoro”.

Al destinatario è consentito cambiare una sola volta il soggetto erogatore durante la fase propedeutica di perfezionamento e condivisione del “Programma di ricerca intensiva” e/o durante la gestione dei “Servizi di assistenza alla ricollocazione”, salvo precedenti segnalazioni del destinatario dell’Adr di comportamenti non congrui e non giustificati da parte del soggetto erogatore. 

Si. Al centro per l’impiego comparirà la nuova sede operativa scelta.

Se l'assenza avviene senza giustificato motivo, la sede operativa del soggetto erogatore è tenuta a registrare nel Sistema Anpal l’esito “Assenza ingiustificata” e ad avviare le procedure per l'applicazione delle misure sanzionatorie. Contro i provvedimenti, il destinatario può presentare ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità, presso Anpal. 

Il meccanismo di condizionalità è disciplinato dal decreto legislativo n. 150/2015 e prevede che una persona che riceve un sostegno al reddito (NASpI/DIS-COLL) si impegni e partecipi alle misure di politica attiva del lavoro e/o accetti offerte di lavoro congrue, pena la riduzione o perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione.

Le sanzioni sono previste quando la persona non si presenta agli appuntamenti concordati con il centro per l'impiego o non partecipa alle misure di politica attiva concordate o non accetta offerte di lavoro congrue, senza un giustificato motivo.

Le sanzioni previste sono graduali e vanno dalla decurtazione del sostegno al reddito (prima per un quarto di mensilità, poi per una mensilità intera), fino alla perdita della prestazione e dello stato di disoccupazione.

Le sanzioni che implicano la perdita dello stato di disoccupazione sono imposte dal Centro per l'impiego, mentre l'Inps è competente per la decurtazione/decadenza dal sostegno al reddito, dietro segnalazione del Centro per l'impiego.

Ci si può opporre in via amministrativa ai provvedimenti adottati dai Centri per l'impiego rivolgendosi al Comitato per i ricorsi di condizionalità.

È la dichiarazione di immediata disponibilità a trovare un'occupazione, resa da un soggetto disoccupato o da un lavoratore a rischio di disoccupazione (licenziato che si trova nel periodo di preavviso) tramite MyANPAL oppure attraverso i portali regionali, ove presenti, o presso un Centro per l'impiego (Cpi).

Con tale dichiarazione inizia formalmente lo status di disoccupazione di una persona.

Il Centro per l'impiego ti convoca per la stipula del patto di servizio entro 90 giorni dopo che hai rilasciato la Did.
I tempi di convocazione possono variare, tuttavia, da Regione a Regione e da Cpi a Cpi. 

La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.
Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.
Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.
Ai fini del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).

Dopo la registrazione dell'interessato, che acquisisce nome utente e password, avviene l'autenticazione e l'inserimento delle informazioni utili alla profilazione e si arriva a prenotare l'appuntamento con il Cpi per il patto di servizio personalizzato.

No, coloro che beneficiano di un sostegno al reddito oppure hanno presentato domanda per la Naspi/Dis.Coll non devono effettuale la Did, in quanto l'istanza all'Inps per tali prestazioni equivale ad aver reso la dichiarazione di disponibilità.

Sì, il tirocinio non è un rapporto di lavoro. Pertanto, pur prevedendo un’indennità di partecipazione, una persona che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) potrà rilasciare la Did online ed essere considerata in stato di disoccupazione. Allo stesso modo, una persona in stato di disoccupazione che cominci un’esperienza di tirocini mantiene lo stato di disoccupazione.
Le medesime considerazioni possono estendersi anche all’attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

In merito al rilascio della Did online da parte di soggetti con Codice Fiscale a 11 cifre, (quali, a titolo esemplificativo, le persone extra UE richiedenti asilo), è possibile che: 
a. la persona faccia la procedura per il rilascio della Did online, attraverso la "richiesta
intermediata" dal Centro per l'impiego sul Portale ANPAL;
b. sistemi informativi lavoro regionali, che permettono la trattazione di un codice fiscale a 11 cifre, trasferiscano in cooperazione applicativa al Nodo nazionale, le informazioni della Did rilasciata dalla persona in possesso di CF a 11 cifre.
Allo stato attuale, sul Portale ANPAL non è gestita la possibilità per il possessore di Codice Fiscale a 11 cifre di rilasciare autonomamente la Did online, in quanto all'atto del rilascio delle credenziali del "Cittadino" il sistema permette l’inserimento esclusivamente del Codice Fiscale alfanumerico a 16 cifre.

La persona non residente in Italia che faccia la dichiarazione di immediata disponibilità e debba quindi fare la profilazione, può completare la procedura, valorizzando, oltre la propria cittadinanza, la provincia di domicilio. Ai fini del calcolo del profiling, quindi, la provincia di domicilio varrà come variabile per la determinazione dell'indice relativo.

Per convenzione si è stabilito che per tracciare la mancanza di titolo di studio, si metta nel campo tabellato la voce "Licenza elementare".

Un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) se da queste derivano redditi che non superano in ciascuno dei rispettivi ambiti i limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e se il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (in base alla normativa attuale tale limite è quantificato in € 8.500 per il lavoro subordinato e in € 5.500 per il lavoro autonomo).

La persona non residente in Italia che faccia la dichiarazione di immediata disponibilità e debba quindi fare la profilazione, può completare la procedura valorizzando, oltre la propria cittadinanza, la provincia di domicilio. Ai fini del calcolo del profiling, quindi, la provincia di domicilio varrà come variabile per la determinazione dell’indice relativo.

Per convenzione si è stabilito che per tracciare la mancanza di titolo di studio, si inserisca nel campo tabellato la voce "Licenza elementare”.

Il servizio è rivolto alle aziende in cerca di personale, che possono inserire le opportunità di lavoro, alle persone in cerca di lavoro, che possono inserire il proprio curriculum vitae, e a operatori e operatrici che forniscono supporto a entrambi.

L’applicativo “Domanda e Offerta di lavoro” consente l’accesso a tre profili utente: - profilo “Cittadino”, che permette a tutti i cittadini, anche beneficiari del RdC, di inserire il CV in modalità autonoma e di ricercare una posizione lavorativa aperta; - profilo “Azienda”, che permette ai datori di lavoro (e ai consulenti del lavoro delegati) la gestione delle Vacancy, l’inserimento degli esiti del colloquio e la chiusura del ciclo di ricerca lavoro tramite l’inserimento di una Comunicazione Obbligatoria (CO); - profilo “Operatore”, che consente agli operatori dei CPI, alle Agenzie per il Lavoro autorizzate alla intermediazione e ai Patronati convenzionati di accedere a tutte le funzionalità previste per l’utente “Cittadino” e “Azienda”, oltre ad alcune funzionalità dedicate.

Gli utenti che desiderino accedere ai servizi offerti dall’applicativo “Domanda e Offerta di lavoro”, qualora non abbiano già provveduto, devono procedere alla registrazione al Portale MyANPAL ed effettuare il login.

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Nell'area Gestisci cv puoi inserire il Cv secondo il modello di Cv Europass.

Si. Se sei interessato a lavorare in un altro Stato europeo, puoi rendere visibile il tuo Cv anche ad aziende europee selezionando “Autorizzo la pubblicazione dei dati verso EURES” in fondo alla pagina "Informazioni personali".

Nell'area “Gestisci vacancy” puoi inserire le opportunita' di lavoro oppure ricercare le job vacancies di una specifica azienda.

Se sei un’azienda vai nell’area “Gestisci Vacancy” e clicca su “Aggiungi Azienda”, poi registra i dati della tua azienda e carica le posizioni aperte.

Sì, anche coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza possono caricare il Cv, trovare le posizioni affini al proprio profilo e candidarsi.

Nel sistema è presente la funzionalità “Upload massivo”, che agevola l’utente “Azienda” nell’inserimento di un numero elevato di posizioni aperte. Per utilizzare questa modalità è possibile scaricare il template di riferimento, compilarlo e infine effettuare il caricamento a sistema del file.

Il profilo utente “Operatore” accede alle funzionalità disponibili sia per l’utente “Cittadino” sia per l’utente “Azienda” non filtrate. L’Operatore è pertanto un intermediario, abilitato alla gestione delle funzionalità di Gestione CV (per conto del cittadino) e di Gestione Vacancy (per conto delle aziende).

L'Eqf è il Quadro europeo di riferimento per l'apprendimento permanente. Consente agli Stati membri di mettere in relazione il proprio sistema di qualificazione professionale con quello degli altri paesi, al fine di favorire il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei titoli e quindi la mobilità transnazionale dei giovani e dei lavoratori

Come strumento di promozione dell'apprendimento permanente, Eqf include l'istruzione generale e degli adulti, l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione superiore. Gli otto livelli considerano tutte le qualificazioni previste, da quelle acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria a quelle ottenute ai livelli più elevati dell'istruzione e della formazione accademica e professionale. In linea di principio, ciascun livello dovrà essere raggiungibile tramite una rosa di percorsi didattici e professionali

Eqf vuole spostare l'attenzione dalle caratteristiche specifiche di un percorso formativo (la durata del percorso, il tipo di istituzione) a ciò che una persona conosce, comprende ed è in grado di fare. Usare i risultati dell'apprendimento permette di:

  • far coincidere le necessità del mercato del lavoro (conoscenze, abilità e competenze) con quanto si insegna
  • agevolare la validazione dell'apprendimento non formale e informale
  • agevolare la trasparenza e la spendibilità delle qualificazioni in più Paesi e in sistemi di istruzione e formazione diversi.

No, Eqf si limita a descrivere i livelli delle qualificazioni in base ai risultati dell'apprendimento. Il rilascio delle qualificazioni rimane facoltà delle autorità competenti nei diversi Paesi

Eqf è compatibile con il Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore sviluppato nell'ambito del processo di Bologna. In particolare, i descrittori dei livelli Eqf dal 5 all'8 fanno riferimento ai descrittori per l'istruzione superiore definiti nell'ambito del processo di Bologna

No, le domande di accesso al contributo del Fondo sono presentate dall’Anpal alla Commissione europea su iniziativa delle Regioni interessate, ovvero le Regioni in cui si verificano gli esuberi.

No, i corsi online sono tutti gratuiti e ad iscrizione libera. Per iscriverti è necessario: selezionare il corso che ti interessa tra quelli disponibili; fare clic sul pulsante “ISCRIVIMI”; iniziare la fruizione (l’iscrizione è immediata). Il corso verrà aggiunto automaticamente alla lista “I miei corsi”.

Il catalogo mette a disposizione corsi in autoformazione che, per il momento, non prevedono il rilascio di attestati.

Seleziona l’icona in alto a sinistra. Si aprirà un menu che ti permetterà di visualizzare la lista di tutti i corsi a cui sei iscritto. Il menu permette anche di visualizzare altre risorse personali, come il cruscotto e il calendario.

I corsi in autoformazione non prevedono un tutoraggio didattico dedicato. Tuttavia, puoi rivolgere le tue domande allo staff inviando un modulo di contatto